DLgs 193/07

dlgs-193-07La normativa sulla sicurezza e igiene alimentare raccoglie una serie di decreti che trattano le diverse sfaccettature di questo settore in base alle direttive della Comunità Europea.
Il Dlgs 193/07, sull’attuazione della direttiva 2004/41/CE, regolamenta i controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari in questo settore.

Si tratta di dieci articoli e un Allegato che, a partire dalle finalità e ambito di applicazione fino ad arrivare alle sanzioni per chi non si adegua alle disposizioni, permettono agli addetti al settore di avere tutti gli strumenti per garantire la sicurezza delle produzioni e non incorrere in sanzioni.
I primi due articoli del presente decreto illustrano le finalità, il campo di applicazione e le autorità competenti, che sono il Ministero della Salute, le regioni, le unità sanitarie locali e le province autonome di Trento e Bolzano.

All’art. 4 sono rintracciabili le principali indicazioni riguardo le “Macellazioni d’urgenza al di fuori del macello”, dove vengono segnalati i dati che devono essere riportati sulle carcasse nel caso in cui ci sia l’urgenza di procedere al di fuori del macello. In questa circostanza le carcasse, che possono essere tagliate in massimo tre pezzi, devono riportare un bollo sanitario rettangolare (6×4 cm) che contenga alcune informazioni:

  • l’unità sanitaria locale in cui si trova il macello dove vengono portate le carni ottenute dalla macellazione d’urgenza;
  • la sigla MSU con il numero di identificazione del macello;
  • la regione o provincia autonoma in cui si trova il macello.

Gli articoli 3 e 5 del decreto, invece, forniscono informazioni riguardo all’abbrogazione di alcuni provvedimenti e alle modifiche della normativa in materia di scambi e importazioni.
Per quanto riguarda invece le sanzioni, è l’articolo 6 che fornisce le informazioni sul tipo, durata ed entità delle ammende che possono articolarsi come segue:

  • arresto da sei mesi a 1 anno o multa fino a 150.000 euro per chi effettua macellazione di animali e produzione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti riconsociuti dalla legge;
  • sanzione amministrativa dai 500 ai 3000 euro per coloro che effettuano macellazione di animali e produzione di carni in stabilimenti non riconosciuti o che non abbiano fatto comunicazione all’Autorità competente;
  • ammenda dai 1500 ai 9000 euro per chi non comunica all’Autorità competente l’uso di uno stabilimento posto sotto il suo controllo per la macellazione no produzione;
  • multa dai 250 ai 1500 euro per l’operatore del settore alimentare che non rispetta la normativa di igiene e sicurezza alimentare, ma in alcuni casi la sanzione può arrivare anche oltre i 3000 euro se non viene rispettato il sistema di controllo HACCP e se non vengono indicati gli stabilimenti nelle etichette dei prodotti di origine animale;
  • multa dai 1000 ai 6000 euro per il mancato adeguamento in caso di riscontro da parte delle autorità competenti;
  • le multe possono arrivare fino a 18000 euro per la vendita di molluschi vivi senza documenti di accompagnamento o provenienti da zone non classificate dalle autorità competenti.

L’articolo 7 fornisce indicazioni relativamente al riconoscimento degli stabilimento, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/20004. Infine gli articoli 8, 9 e 10 riguardano la clausola di invarianza finanziaria, di cedevolezza e le disposizioni transitorie.