Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo per l’etichettatura alimentare (Reg. CE 1169/2011) “Informazione Alimentare ai Consumatori”. Con questo regolamento vengono abrogate tutte le normative nazionali non armonizzare. Il problema, però, sorge per ciò che riguarda le sanzioni che non sono regolate nella normativa europea e vengono demandate alle scelte nazionali. Anche quelle vengono abrogate?
A rispondere arriva una circolare del 6 marzo 2015 del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) che riguarda “Applicazione dell’articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. ”
Il Ministero informa che finché non verrà promulgata una legge che disciplini le sanzioni relative all’etichettatura alimentare rimarrà in vigore l’art. 18 del DLgs 109/1992, che ha disciplinato l’etichettatura alimentare in Italia fino al nuovo Regolamento nazionale e che continuerà a disciplinare le relative sanzioni fino a nuove istruzioni normative. Di seguito una tabella che riporta tutte le disposizioni del Reg. CE 1169/2011 in materia di sanzioni per la sicurezza alimentare e il corrispettivo nella normativa italiana.
REG. 1169/2011 | D.LGS. 109/1992 | ||
ARTICOLI | SINTESI DEL CONTENUTO | ARTICOLI | SANZIONE applicabile al precetto confermato |
Art. 7 | Pratiche leali di informazione | Art. 2 Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari | Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |
Art. 8, par. 4 | Informazioni che accompagnano un alimento e responsabilità degli operatori del settore alimentare. | Art. 2 Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari | Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |
Art. 8, par. 6 | Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. | Art. 16 Vendita dei prodotti sfusi, c. 7 | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 8, par. 7 | Indicazioni obbligatorie:a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. |
Art.14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. da 5 a 7 | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 8, par.8 | Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività. | Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 9, par. 1 | Elenco delle indicazioni obbligatorie | Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1 | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 10 ed Allegato III | Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti | Allegato 2, Sezione II, che richiama gli artt. 4 e 5 Art. 6 Designazione degli aromi, c.3-quater | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Artt. 12 e 13 | Messa a disposizione, posizionamento epresentazione delle informazioni obbligatorie | Art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti reconfezionati, c. 1 e 4 | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 14, par. 1, lettera b) par. 2 | Vendita a distanza. Alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. | Art. 15 Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 15 | Requisiti linguistici | Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 2 | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 17, parr. da 1 a 4 | Denominazione dell’alimento | Art. 4 Denominazione di vendita, c. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art.17, par. 5 e Allegato VI | Disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano. | Art. 4 Denominazione di vendita c. 3 e 4 | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 18, par. 1 | Elenco degli ingredienti | Art. 5 Ingredienti c. 3 | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 18, par. 2 | Designazione degli ingredienti | Art. 5 Ingredienti, c. 2 Art. 4 Denominazione di vendita, c. 5-bis | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 18, par. 4 ed Allegato VII parti A, B, C, E | Prescrizioni tecniche che disciplinano l’applicazione dei paragrafi afferenti all’elenco e alla designazione degli ingredienti. | Art. 5 Ingredienti | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 18, par. 4 Allegato VII, parte D | Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti | Art. 6 Designazione degli aromi (ad esclusione del c.3-quater) | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 21 ed Allegato II | Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze | Art. 5 Ingredienti, c. 2bis, 2-ter, 2-quater e Allegato 2 sezione III | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 22 ed Allegato VIII | Indicazione quantitativa degli ingredienti | Art. 8. Ingrediente caratterizzante evidenziato | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 23 ed Allegato IX | Quantità netta | Art. 9. Quantità | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 24 ed Allegato X, punto 1 | Termine minimo di conservazione | Art. 10. Termine minimo di conservazione | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 24 ed Allegato X, punto 2 | Data di scadenza | Art. 10-bis. Data di scadenza | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 25 e Art. 27 | Condizioni di conservazione o d’uso nonché istruzioni per l’uso, ove obbligatorie. | Art. 3. Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1, lettere i) e l) | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 26, par. 2, lettera a) | Indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. | Art. 2. Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari, c. 1, lettera a) | Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |
Art. 28 ed Allegato XII | Titolo alcolometrico | Art. 12. Titolo alcolometrico | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 36 par. 2 | Informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria. | Art. 2. Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari | Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |