Indicazione allergeni nei menù

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allergeni sicurezza alimentareCome indicato nel regolamento europeo sull’etichettatura degli alimenti entrato in vigore da dicembre 2014, sono diverse le novità introdotte, tutte hanno, però, in comune un unico obiettivo, ossia garantire la sicurezza e l’igiene degli alimenti per tutelare la salute dei consumatori. Tra le novità introdotte anche quella dell’indicazione obbligatoria, nei menù dei locali, degli allergeni presenti nei piatti proposti.
Bar, mense e in generale tutti i locali dove vengono offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività, senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta … (Ministero della Salute – nota del 6 febbraio 2015 Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività Regolamento CE 1169/2011) hanno quindi l’obbligo di indicare nei loro menù la presenza dei c.d. “allergeni”.
Vediamo insieme nel dettaglio:

  • quali sono le attività tenute a tale obbligo;
  • quali supporti informativi possono essere ricondotti al classico “menù”;
  • chi è il responsabile di questa procedura e come si traduce, nella pratica, questo obbligo.

Quali attività sono obbligate a indicare la presenza di allergeni?

Come già citato, ristoranti, mense, scuole, ospedali ma anche catering o ambulanti e qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura.

Quali supporti informativi vengono ritenuti menù?

Il menù e quindi l’indicazione degli allergeni presenti, prescinde dalla tipologia di supporto utilizzato per illustrare e descrivere i piatti: cartaceo, fisso, mobile, tecnologico.
Mentre non è ammissibile la sola presenza di un codice a barre, QR o applicazione mobile in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo .

Chi è responsabile dell’informazione sugli alimenti?

Il responsabile delle informazioni sugli alimenti è il responsabile alimentare. Su di lui ricade l’onere di dover correttamente informare i propri clienti della presenza di allergeni.
Come deve farlo?
Nella nota del Ministero si legge testualmente che l’operatore del settore alimentare può scegliere tra:

  1. … indicare per iscritto, in maniera chiara e in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”;
  2. … riportare, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo : “per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.

In entrambi i casi, comunque, sarà necessario vi sia apposita documentazione scritta che potrà essere anche visionata dalle autorità competenti oltre che dal consumatore finale, qualora richiesta.

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